La profilazione razziale ed etnica è una misura di polizia che viene adottata esclusivamente o prioritariamente sulla base di caratteristiche quali il colore della pelle o l’etnia, la religione, l’origine e la nazionalità di una persona, senza che vi siano ulteriori ragioni obiettive, tra cui i comportamenti specifici di una persona o i risultati concreti di eventuali indagini.
I Cantoni, nell’ambito della formazione e del perfezionamento pratico dei poliziotti, possono introdurre misure riguardanti i controlli delle persone per impedire la profilazione razziale ed etnica.
L’istruzione e il perfezionamento consentono di garantire che le forze di polizia conoscano i criteri per un controllo delle persone efficace e non discriminatorio.
Nessuno è oggetto di discriminazione legata, in particolare, all’origine, alla «razza», al sesso, all’età, alla lingua, alla posizione sociale, al modo di vita, all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, o a menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
Misure per ridurre la profilazione razziale o etnica impediscono la discriminazione ad opera della polizia fondata su caratteristiche come il colore della pelle o l’etnia, la religione, l’origine e la nazionalità di una persona.